La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 4 del 2/05/2013, ha precisato che il datore di lavoro assolve all’obbligo previsto dall’art.63 del DLgs 81/2008 di mettere a disposizione dei lavoratori i servizi igienico assistenziali quando rende questi ultimi fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costi.
Quanto detto vale nei casi in cui il luogo di lavoro risulti posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto dato che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i predetti servizi nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle norme igieniche.