Il cessionario incorporante continua a fruire dello sgravio contributivo triennale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 5 novembre 2015, ha affermato che nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il cessionario incorporante ha diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
Per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione, infatti, appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. In particolare, il comma 5 della medesima norma precisa che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.
Pertanto, con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
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