Il COCOPRO che firma i fogli presenze è un lavoratore subordinato
A cura della redazione

Il collaboratore coordinato e continuativo che firma i fogli presenze sui quali vengono annotate le sue assenze, i ritardi e le certificazioni mediche non può essere considerato tale, ma un vero e proprio lavoratore subordinato (Tribunale Benevento 29/05/2008).
I giudici di merito, richiamando quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14/04/2008 n.9812, hanno ritenuto che non si può parlare di collaborazione nel caso in cui il responsabile del progetto impartisce direttive riguardanti la giustificazione delle assenze e il suo recupero, con specifiche indicazioni per segnalare che gli orari andavano rispettati, il ritardo recuperato nella stessa giornata e gli straordinari non pagati dovevano essere considerati meritori.
Sono segnali questi che rappresentano una realtà lavorativa sottoposta a controllo di natura gerarchica, retribuita sulla base delle ore svolte e controllate dal datore di lavoro.
Il Tribunale di Benevento ha inoltre deciso che la nullità del contratto a progetto influisce anche sulla clausola di durata determinata o determinabile. Quindi così come previsto per il contratto a tempo determinato, quando il termine è stato fissato in modo illegittimo, non trova applicazione l'art. 18 St. Lav..
Al lavoratore spetta la retribuzione in base al livello proprio delle mansioni svolte, maturata dal momento dell'offerta di prestazione lavorativa fino al ripristino del rapporto di lavoro, identificandosi l'offerta della prestazione lavorativa con la notifica del ricorso con il quale il ricorrente ha chiesto il reintegro nel posto di lavoro.
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