Il Consiglio di Stato, con il parere del 26 agosto 2010, ha rimesso in istruttoria lo schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il regolamento dà attuazione alla previsione contenuta nell’art. 16 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il quale ha previsto che gli organismi di mediazione delle controversie, nelle materie di cui all’art. 2 del medesimo decreto, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, disciplinato secondo i criteri e modalità di iscrizione poste con regolamento ministeriale, con il quale sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
La stessa norma prevede, inoltre, che il regolamento disciplini anche le indennità spettanti per tale attività.
Secondo il Consiglio di Stato, il regolamento presenta numerosi profili problematici in relazione al coordinamento tra la nuova e la vecchia disciplina.
Infatti, pur essendo la nuova e la vecchia disciplina per la massima parte coincidenti, lo schema di regolamento trasmesso si discosta in più punti dalla normativa precedente di cui al d.lgs. 17.012003 n. 5 (art. 38) e nei D.M. di attuazione del 23 luglio 2004 n. 222 (per il registro) e n. 223 (per le indennità).
I giudici, nell’analisi dello schema di regolamento hanno rilevato che il Ministero nella predisposizione del Regolamento si è limitato ad una pedissequa descrizione dell’articolato, non evidenziando i rapporti fra le due discipline, non riportando dati sulle esperienze maturate nella vigenza della precedente, nonché dei motivi che hanno indotto ad introdurre modifiche non marginali.
A ciò si aggiunga che anche per quel che riguarda la coerenza fra la normativa primaria e quella secondaria, il Ministero non ha ritenuto di dover fornire indicazioni e chiarimenti.
Tali carenze, secondo i giudici, sono presumibilmente anche la conseguenza della mancata effettuazione sia della verifica di impatto della regolazione precedente sia dell’analisi di impatto della nuova, imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione.
Pertanto, ha concluso il Consiglio di Stato, tali carenze istruttorie, in alcun modo giustificate, impediscono anche sul piano formale l’espressione del parere e richiedono un approfondimento istruttorio nel senso di porre a confronto la nuova e la vecchia disciplina, ma soprattutto valutando gli esiti applicativi di quest’ultima.
Il parere, tuttavia, espone altri profili di criticità della normativa in esame, principalmente legati ai criteri ed ai soggetti ai quali è consentito procedere alla formazione di organismi di mediazione. In primo luogo deve essere chiariti ruoli e funzioni degli organismi di conciliazione, definendo correttamente chi siano i soggetti che potranno iscriversi nel registro e, soprattutto, chiarire se l’iscrizione potrà avvenire anche per gli attuali soggetti già iscritti nel registro di cui al d.lgs. 5/03 e relativi decreti attuativi.
Ancora, chiarire chi siano i soggetti formatori i quali i cui requisiti professionali appaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero molto ristretto di soggetti. In sostanza, il parere oltre ad esprimere perplessità sul regolamento relativo alle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, esprime forti perplessità sul metodo utilizzato dal legislatore in generale nella riforma operata.
Probabilmente è l’intero impianto normativo che dovrà essere rivisitato accogliendo le istanze pervenute da tutti gli operatori, avvocati e giudici in primis. La conciliazione resta un istituto valido da riscoprire, ma all’eccesso di processo non deve seguire l’eccesso di conciliazione.