Il datore di lavoro non deve giustificare ai lavoratori licenziati la cessazione dell'attività
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24/09/2010 n.20232, ha deciso che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro ai lavoratori per cessazione dell’attività imprenditoriale.
La legittimità non è pregiudicata né dal fatto che lo stabilimento sede dell'impresa non è stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante, né dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla suddetta cessazione dell'attività.
Infatti in questi casi, spiegano i giudici di legittimità, trova applicazione il principio della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., il quale comporta l'assoluta incensurabilità dei licenziamenti derivanti da totale cessazione dell'attività produttiva, non sussistendo alcun obbligo dell'imprenditore di giustificare la decisione di non permanere ulteriormente nel mondo della produzione o dello scambio di beni o di servizi né essendo tenuto il datore di lavoro ad esperire preventivamente il rimedio della cassa integrazione.
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