La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21795 del 14 ottobre 2009, ha stabilito che il lavoratore non può essere licenziato per motivi diversi da quelli già contestatigli in sede disciplinare. Tale principio, sancito dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70), non vieta, tuttavia, la possibilità di considerare fatti, non contestati,  accaduti a distanza anche superiore a due anni dal recesso, quali circostanze confermative della rilevanza di altri addebiti posti alla base del licenziamento, al fine di una valutazione della complessiva gravità delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità del correlativo provvedimento sanzionatorio.