La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26368 del 16 dicembre 2009, ha stabilito che è legittimo sostituire il lavoratore in sciopero, anche impiegando lavoratori aventi qualifica superiore o lavoratori interinali.
Non costituisce, infatti, attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale avente anche qualifica superiore, rimasto in servizio, alle mansioni dei lavoratori scioperanti, poiché nel bilanciamento del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore e del diritto di sciopero, quest'ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori.
Anche con riferimento all'utilizzazione di lavoratori interinali per sostituire gli scioperanti, la Corte è intervenuta: qui, peraltro, una specifica norma, l'art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997, vieta l'utilizzo di tali lavoratori in sostituzione di lavoratori in sciopero; la Corte, peraltro, ha precisato la necessità di verificare in ogni caso se l'utilizzazione dei lavoratori interinali avvenga nel rispetto della programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero, e, in caso positivo, in misura corrispondente alle concrete esigenze produttive ed organizzative dell'azienda, escludendosi in tal caso l'antisindacalità della condotta datoriale.