Il Governo approva il Decreto sulla detassazione della produttività 2013
A cura della redazione

Il Consiglio dei Ministri, ha emanato il DPCM 22/01/2013 che, attuando il comma 481 dell’art.1 della Legge 228/2012, regolamenta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 le modalità attraverso le quali sarà possibile fruire dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività come previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Rispetto allo scorso anno, il DPCM per il 2013 ha previsto che l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente (del settore privato) percepito nel 2012 in misura non superiore a euro 40.000. L’anno scorso il limite era fissato in euro 30.000.
Viene invece confermata nella misura di 2.500 euro lordi, il limite massimo di retribuzione di produttività di cui può beneficiare il singolo lavoratore.
Il DPCM 22/01/2013 modifica il concetto di retribuzione di produttività che può fruire dell’agevolazione fiscale, prevedendo due opzioni alternative tra loro.
Più precisamente possono definirsi tali le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, /efficienza e innovazioni.
Ma non solo. Per retribuzione di produttività si intendono anche le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di una misura in almeno 3 delle seguenti aree d’intervento: ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.
Ai datori di lavoro viene assegnato il compito di depositare i contratti di secondo livello o aziendali presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata l’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni contenute nel DPCM 22/01/2013.
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