Il lavoratore che non accetta la transazione non può essere licenziato
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21972 del 27 ottobre 2010, ha ritenuto illegittimo, in quanto meramente ritorsivo, il licenziamento comminato al lavoratore che non ha accettato la proposta transattiva dell’azienda.
La fattispecie riguarda una lunga trattativa, durata circa due anni e avente da oggetto rivendicazioni retributive del lavoratore (con mansioni di portiere) nei confronti di un ente, al termine della quale è stata posta, al prestatore, l’alternativa tra l’accettazione della proposta transattiva e il licenziamento. Il lavoratore non ha aderito alla transazione e, poco dopo, è stato licenziato per motivi organizzativi.
La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo tale licenziamento per le ragioni di cui sopra, aggiungendo che, seppure l’ente avesse affettivamente riorganizzato il servizio di portierato, la circostanza non avrebbe giustificato il licenziamento del lavoratore in quanto, al posto dello stesso, era stata destinata un’altra dipendente che, tra l’altro, all’epoca del licenziamento, aveva già maturato i requisiti per la pensione di anzianità.
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