La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/11/2008 n.25883, ha deciso che il datore di lavoro non è obbligato a modificare la propria organizzazione per trovare un'altra occupazione idonea al lavoratore che a seguito di un infortunio subito extralavoro non è più in grado di svolgere le proprie mansioni.
Infatti la situazione non rientra nell'art. 2087 c.c. sugli obblighi del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e psichica dei dipendenti.
Più precisamente secondo la Suprema Corte è illogico pretendere che un imprenditore per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, modifichi le scelte organizzative già pianificate escludendo da alcune posizioni quelle incompatibili con le nuove condizioni di salute del lavoratore.