Il lavoratore può essere licenziato due volte per motivi diversi
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1244 del 20 gennaio 2011, ha ammesso la possibilità, per il datore di lavoro che abbia già intimato il licenziamento (per giusta causa o giustificato motivo), di comminare al lavoratore un secondo licenziamento, per causa o un motivo diversi.
Il secondo licenziamento, aggiunge la Suprema Corte, produrrà effetti solo nel caso in cui il primo sia dichiarato, dal giudice, illegittimo.
Il licenziamento illegittimo, comminato nei confronti dei lavoratori sottoposti a tutela reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro ma non incide sulla sua continuità. La continuità e la permanenza del rapporto giustifica, appunto, l’irrogazione di un secondo licenziamento, basato su ragioni diverse, dal quale solamente, in mancanza d’impugnazione nei termini, deriverà l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.
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