L’Agenzia delle entrate, con la circolare 23/04/2010 n.21E, ha fornito le risposte ai principali quesiti in merito a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta in vista della compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.
Tra le risposte fornite ve ne sono due che riguardano anche il mondo del lavoro.
Più precisamente con un primo quesito è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se un lavoratore possa continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale ex art. 15, c.1, lett. b) del TUIR anche quando viene trasferito dall’azienda nel Comune limitrofo e ivi vi trasferisca anche la dimora abituale.
L’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente ricordando che il testo di legge non fa venir meno il diritto alla detrazione quando i trasferimenti in un Comune limitrofo avvengono per motivi di lavoro.
Ne consegue che sino a che continuano a sussistere i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale il lavoratore potrà continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi. Pertanto nel momento in cui vengono meno le esigenze lavorative, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono venute meno i predetti motivi di deroga, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.  
Con un altro quesito è invece stato chiesto se anche il coniuge non a carico iscritto insieme al dirigente pensionato alla gestione Fasi possa fruire della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del TUIR, nella misura del 19% per la parte che eccede euro 129,11, per le spese sanitarie direttamente sostenute anche se rimborsate dal Fondo.
La circolare precisa che è necessario distinguere la posizione dei dirigenti ancora in servizio da quella dei dirigenti in pensione.
Infatti per i primi i contributi versati al Fasi non concorrono a formare reddito imponibile e le spese sanitarie rimborsate dal fondo non possono essere detratte/dedotte dall’imposta dovuta dal dirigente o da quella dovuta dai suoi familiari non a carico ai sensi dell’art. 15, c.1, lett. c) del TUIR (così come già precisato con la risoluzione 28/05/2008 n.78E).
Situazione diversa invece quella dei dirigenti pensionati per i quali le spese mediche rimborsate dal fondo restano detraibili/deducibili dall’imposta lorda nella misura pari al 19% per la parte che eccede euro 129,11. Ne consegue che se il Fasi rimborsa al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei contributi versati che non hanno beneficiato della deduzione, dette spese sono detraibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute.