Il lavoratore riammesso in azienda ha diritto di tornare nel proprio ufficio
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13060 del 10 giugno 2014, ha stabilito che il lavoratore riammesso in azienda, per ordine del giudice, ha diritto di riprendere servizio nell'ufficio in precedenza occupato.
In particolare – rileva la Suprema Corte -, l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve, quindi, avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede; resta salva la facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'articolo 2103 c.c.
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