La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25799 del 2 dicembre 2011, ha stabilito che il lavoratore trasferito, senza la prova dell’incompatibilità ambientale, ha diritto al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale.
Nella fattispecie in esame, un giornalista era stato trasferito da una città ad un’altra, per motivi di incompatibilità ambientale, in quanto lo stesso aveva, in alcuni articoli, mosso delle accuse nei confronti del proprio redattore, “reo” di aver assunto dei comportamenti illeciti nei riguardi di un pentito.
Secondo l’azienda, il trasferimento non aveva carattere disciplinare ma era dettato esclusivamente dall’esigenza di far cambiare aria al giornalista, ritenendo la sua presenza incompatibile sia con l’ambiante lavorativo che con il contesto sociale. Di diverso avviso è stato, invece, il parere della Corte di Cassazione che ha condannato la casa editrice al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale.