La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10242 del 4 maggio 2009, ha stabilito che il libero professionista (nella fattispecie un medico) che, in concreto, non svolge la propria attività in regime autonomo, come previsto dal contratto individuale e dall'accordo collettivo, ma con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato, è considerato, a tutti gli effetti, un dipendente.
È il caso, appunto, di un medico che, nell'espletamento della sua attività, è stato sottoposto a direttive professionali da parte del responsabile di reparto, ad ordini di servizio, turni di guardia fissati dalla direzione sanitaria, ecc.