Il lieve inadempimento non comporta la decadenza dalla rateazione
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 29/04/2016 n.17E, facendo seguito al D.lgs. 159/2015 che ha modificato, tra l’altro, la disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo, in merito ai pagamenti rateali ha precisato che il trimestre da considerare per l’effettuazione del versamento della seconda rata e delle altre che seguono, decorre dal termine previsto per il versamento della prima e non più dalla data in cui la prima è stata effettivamente pagata.
Inoltre la scadenza delle rate successive alla prima ricade sempre nell’ultimo giorno.
Il D.lgs.159/2015 ha innalzato da 6 a 8 il numero massimo di rate trimestrali di pari importo il cui contribuente può beneficiare per dilazionare le somme dovute di ammontare inferiore o pari a 5.000 euro, mentre, in presenza di somme superiori a tale importo, il numero massimo di rate ammesse è rimasto invariato, ovvero venti rate trimestrali di pari importo.
Lo stesso provvedimento ha anche previsto che se le somme superano 50.000 euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16, restando invece invariato, ovvero 8, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia.
In merito alla disciplina del lieve inadempimento che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione.
Con riguardo alla tempestività del versamento, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.
Invece con riguardo all’entità del versamento, si ha lieve inadempimento quando il contribuente effettua il pagamento della prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
L’Agenzia delle entrate ricorda che il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo se decide di versare direttamente le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso: entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione, entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale ed entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
Infine viene ricordato che se il contribuente non esegue il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
In particolare le sanzioni sono applicate nelle misura piena del 30% e gli interessi sono ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria del pagamento dell’imposta.
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