La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015, ha stabilito che l’articolo 18 della L. 300/1970, così come riformato dalla L. 92/2012 (Legge Fornero), trova applicazione anche nei confronti del personale pubblico “contrattualizzato” con esclusione dei magistrati, dei professori universitari, dei militari e del personale della carriera prefettizia.
È lo stesso Testo unico del pubblico impiego che non pone distinzioni tra lavoro privato e pubblico in tal senso, così come emerge dall’art. 51 del D.Lgs. 165/2001 laddove si afferma che lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), con tutte le successive modificazioni ed integrazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.