Il 27 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il modello, nonché le relative istruzioni, per avvalersi di alcuni degli istituti di definizione previsti dalla Finanziaria 2003. A tal fine si riporta un commento tratto da www.fiscooggi.it (di Gaetano Murano e Maurizio Tozzi) che fornisce alcuni chiarimenti sulle diverse parti del modello. In particolare, il modello è utilizzabile nelle seguenti ipotesi: · integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8) · definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9) · definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis) · regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14). Il modello, unico, si articola nei seguenti quadri e prospetti da utilizzare a seconda delle esigenze: · frontespizio, comunque da compilare · quadro A, relativo all'integrativa semplice · quadro B, relativo al prospetto dei contributi previdenziali · quadro C, da compilare nel caso si scelga il condono tombale · quadro D, destinato alla regolarizzazione delle scritture contabili · quadro E, per la definizione degli omessi o ritardati versamenti · quadro F, che contiene il riepilogo degli importi da versare complessivamente · quadro G, concernente i prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata. Il frontespizio prevede, tra l'altro, l'indicazione del tipo di dichiarazione che si sta effettuando, con particolare riferimento all'integrazione dei redditi di partecipazione a seguito di comunicazione effettuata dalla società (articolo 8, comma 11) e alla dichiarazione prodotta in forma riservata. La dichiarazione in forma riservata, non utilizzabile nel caso di definizione di omessi o ritardati versamenti, rappresenta la grande novità dell'integrativa semplice e del condono tombale. In tali casi, il modello, da consegnare all'intermediario convenzionato, deve essere inserito in una normale busta con l'indicazione del codice fiscale del contribuente e della dicitura "dichiarazione riservata - legge 27 dicembre 2002, n. 289". Si precisa che la presentazione in forma riservata non può essere effettuata da chi ha sempre omesso la dichiarazione in tutti i periodi di imposta oggetto di definizione. Tali soggetti, che non possono nemmeno accedere al condono tombale, non potranno mai rimanere sconosciuti al fisco, in quanto se intendono sanare la propria posizione, possono farlo ma presentando una dichiarazione integrativa per tutti gli anni con le modalità ordinarie. Nel frontespizio, inoltre, devono essere indicati appositi codici relativi alla: situazione esistente in capo al contribuente al momento della presentazione della dichiarazione carica ricoperta da colui che la presenta natura giuridica di chi esegue la definizione. Particolare attenzione deve essere posta, poi, al riquadro "Firma della dichiarazione", dove devono essere barrate le caselle dei quadri compilati, con l'esplicita indicazione degli anni oggetto di integrativa semplice, ovvero dei settori impositivi definiti con il condono tombale. Ovviamente, se il tombale è relativo a tutte le imposte, è necessario barrare entrambe le caselle "redditi" e "Iva". Il quadro "A", relativo all'integrazione degli imponibili, è suddiviso in tanti riquadri per quanti sono i periodi di imposta integrabili. In particolare, l'anno 1996 non presenta la sezione Iva, in quanto questa annualità non è per tale imposta definibile, essendo, al 31 dicembre 2002, scaduti i termini di qualsiasi attività di controllo. È poi effettuata un'ulteriore suddivisione dove indicare i dati concernenti: i redditi (Irpef, Irpeg, Ilor, imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, redditi a tassazione separata, Cssn, contributo straordinario per l'Europa - da indicare nella misura del 40 per cento). In particolare, vanno indicati i maggiori imponibili e le relative imposte liquidate in base alle aliquote vigenti i sostituti di imposta. Questa sezione deve essere utilizzata dai soggetti indicati nel titolo III del Dpr n. 600 del 1973, nonché per integrare le imposte sostitutive sui redditi finanziari i totali, dove, nel quadro 2, deve essere indicato l'importo maggiore tra quello risultante dalla liquidazione e l'importo minimo di 300 euro comunque dovuto per l'integrazione i contributi previdenziali, propri e dei sostituti i redditi e imponibili conseguiti all'estero i dati e le notizie dei titolari di reddito di impresa familiare. I riquadri degli anni successivi sono uguali, con la sola aggiunta di uno spazio dedicato ai dati Iva. Il quadro "B" concerne il prospetto dei contributi previdenziali. In effetti, nel quadro "A", l'indicazione dei contributi avviene cumulativamente, mentre il quadro "B" permette la distinta imputazione dei contributi relativi alla propria posizione individuale rispetto a quelli dovuti in qualità di sostituto nei confronti dei soggetti sostituiti. È prevista, inoltre, un'apposita casella "posizioni plurime" da barrare da parte del titolare di impresa coniugale o familiare. In tal caso, la ripartizione dei maggiori contributi tra titolare e collaboratori deve essere oggetto di apposita comunicazione all'Inps. Il quadro "C" è utilizzato dai contribuenti che effettuano il cosiddetto condono tombale. In particolare, poiché la definizione per l'anno 1996 è consentita solo relativamente alle dichiarazioni omesse riferite al primo settore impositivo (redditi), nell'apposito riquadro deve essere indicato l'importo fisso dovuto (1500 euro per le persone fisiche, 3000 euro per gli altri soggetti). Dal 1997 in poi, invece, l'indicazione dell'importo fisso nel caso di omessa dichiarazione è prevista sia per il settore dei redditi che per l'Iva. I riquadri di ogni annualità oggetto di definizione prevedono anche un'apposita casella nella quale indicare il codice corrispondente alla causa di esclusione prevista dalla legge. A decorrere dal periodo di imposta 1997, è inoltre riportato un apposito rigo riferito ai contribuenti che possono avvalersi della disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 9, che prevede la definizione mediante il pagamento di importi fissi al ricorrere delle seguenti condizioni: soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, ovvero in linea con i risultati dei parametri (può definirsi con il pagamento di 500 euro per ciascuna annualità) soggetti congrui agli studi di settore, ma non coerenti (la definizione avviene con il pagamento di 700 euro). La suddivisione del quadro "C" è differente rispetto a quella del quadro "A", in quanto non è possibile, con il condono tombale, definire i redditi soggetti a tassazione separata, i redditi e gli imponibili derivanti da attività detenute all'estero, i contributi previdenziali, nonché le ritenute operate. Pertanto, il quadro "C" è suddiviso nelle seguenti sezioni: · redditi · Iva · riporto delle perdite · totalizzazione. Ogni sezione richiede ovviamente l'indicazione dei dati necessari per effettuare i calcoli per la determinazione degli importi dovuti. Relativamente alle imposte sui redditi, è richiesta l'indicazione dell'imposta lorda risultante dalla dichiarazione originaria. Per l'Iva si deve procedere alla separata indicazione dell'imposta divenuta esigibile e dell'imposta effettivamente detratta nel periodo oggetto di definizione. Per i titolari di redditi prodotti in forma associata è necessaria l'indicazione dell'importo dei ricavi o compensi della società o associazione partecipata. Il rigo relativo al riporto delle perdite deve essere compilato qualora il contribuente intenda avvalersi della specifica facoltà concessa dalla legge. In tal caso, va indicato l'importo della perdita, originata nel periodo di imposta, che si intende riportare agli esercizi successivi e il 10 per cento dell'importo stesso che è necessario versare per ottenere l'affrancamento. Di particolare rilievo è il rigo "C104", relativo al prospetto delle perdite affrancate ancora riportabili. In esso deve essere indicato, distinto per anno di formazione, l'importo delle perdite affrancate che è possibile riportare a partire dall'esercizio successivo all'ultimo definibile. Il quadro "D" è compilato dai soggetti titolari di reddito di impresa che procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili. In particolare, possono fruire della previsione di cui all'articolo 14 della legge finanziaria coloro che hanno effettuato: la dichiarazione integrativa semplice, anche se riferita ai redditi e imponibili derivanti da attività detenute all'estero la definizione automatica di cui all'articolo 9. I soggetti che hanno effettuato la dichiarazione integrativa semplice, non essendo tenuti a ulteriori oneri per la regolarizzazione delle scritture contabili, non devono compilare il quadro "D". Il quadro, invece, deve essere compilato: nel caso di regolarizzazione di attività detenute all'estero, anche se su tali valori non è dovuta l'imposta sostitutiva del 6 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 14, in quanto già assolta ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 dai soggetti che hanno effettuato il condono tombale, il cui valore complessivo delle attività da regolarizzare deve essere assoggettato a un'imposta sostitutiva del 6 per cento. Il quadro "E" è destinato alla definizione dei ritardati od omessi versamenti, effettuabile ai sensi dell'articolo 9-bis. Tale quadro è distinto in due sezioni, relative, rispettivamente, alla definizione degli importi ancora non iscritti a ruolo e a quella degli importi già iscritti. In particolare, devono essere indicati gli anni interessati dalla definizione, nonché i codici tributo delle imposte. Nel caso di importi iscritti a ruolo, invece, deve essere riportato il numero della cartella di pagamento. Il quadro "F" riporta il prospetto degli importi da versare ed è composto da due sezioni da compilare in alternativa: · la prima, dai soggetti che optano per la dichiarazione ordinaria · la seconda, da quelli che si avvalgono della dichiarazione riservata. Entrambe le sezioni sono composte da righi riepilogativi dei quadri precedenti e si distinguono, in particolare, per la previsione, nella prima sezione, di apposite colonne destinate alla rateizzazione, laddove nel caso di dichiarazione riservata non è possibile rateizzare. Infatti, nella colonna 2 della prima sezione deve essere evidenziato l'importo da pagare alla data di perfezionamento della definizione (3mila euro per le persone fisiche, 6mila per gli altri soggetti), mentre nella colonna 3 va indicata l'eccedenza rispetto ai predetti importi, che può essere rateizzata. La rateizzazione comunque non è possibile in relazione ai contributi derivanti dalle integrazioni. Il quadro "F", altresì, prevede un prospetto riepilogativo del modo in cui gli importi dovuti in base alla dichiarazione riservata sono suddivisi nel successivo quadro "G", concernente, i prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata. Questi soggetti, infatti, non procedono al versamento degli importi dovuti mediante il modello di pagamento F24, in quanto sono gli stessi intermediari che ricevono la dichiarazione a provvedere al versamento. Il quadro "G", in effetti, è finalizzato a consentire agli operatori bancari e postali la corretta imputazione delle somme dovute. E' da precisare che, nel caso di versamento dei contributi, ci si dovrà attivare per ottenere dall'ente previdenziale di appartenenza l'accredito delle somme versate sulla propria posizione contributiva, ovvero, se sostituto di imposta, sulla posizione dei percipienti.