È stato approvato in via definitiva alla Camera il DL sicurezza sul lavoro che spinge verso un rafforzamento degli organi di controllo e misure per incrementare la sicurezza negli appalti, degli studenti e in tutti i luoghi di lavoro.

Cosa tratta:

Approvato alla Camera con 143 voti favorevoli il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, come modificato dal Senato.

Il testo ricalca in buona parte il Decreto-Legge, di cui avevamo precedentemente trattato, con alcune precisazioni.

Ripercorriamo i punti salienti del disegno di legge.

Benefici per le imprese virtuose

Vengono confermati le misure che favoriscono le imprese che investono in sicurezza:

  • A partire dal 1° gennaio 2026 l’Inail potrà rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico e i contributi in agricoltura, premiando le organizzazioni che riescono a ridurre gli incidenti e che non siano state condannate per violazioni gravi negli ultimi due anni.
  • Vengono stabiliti requisiti più stringenti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, come l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative, quest’ultime negli ultimi tre anni, essere in regola in termini di contributi e rispetto dei contratti collettivi.

Badge digitale di cantiere

Confermata anche l’introduzione del badge digitale di riconoscimento dotato di codice univoco anticontraffazione, che le imprese pubbliche e private che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto dovranno fornire ai loro lavoratori. La tessera avrà lo scopo di permettere il riconoscimento dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze.

Dovrà essere richiesta tramite piattaforma SIISL (Sistema Informatico per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione è prevista la pubblicazione di un decreto di attuazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Misure relative agli appalti

Stretta in campo di appalti e subappalti anche relativamente al nuovo strumento della patente a crediti: vengono introdotte nuove casistiche che comportano decurtazione di punti e vengono inasprite le sanzioni per le violazioni gravi.

Oltre al potenziamento degli organi di vigilanza, viene disposto che sia data priorità ai controlli nei confronti dei datori di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, che fanno ricorso allo strumento del subappalto.

Near miss

Si conferma l’impegno a promuovere il monitoraggio dei mancati infortuni: il testo indica che il Ministero del lavoro dovrà emanare delle linee guida specifiche per le imprese con più di 15 dipendenti.

Il testo modificato riporta che tali linee guida dovranno essere basate su quanto già elaborato da Inail in ambito di gestione degli incidenti e segnalazione dei mancati infortuni.

In attesa, quindi, delle linee guida del Ministero, è possibile consultare e adottare quanto già proposto da Inail.

Con il decreto del Ministero del Lavoro dovranno essere individuate anche le modalità di invio dei dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.

Novità in materia di formazione

Il disegno di legge riconosce all’Inail un ruolo cruciale nel potenziamento della formazione in ambito sicurezza. Vengono affidate all’Istituto diverse attività:

  • Finanziare, tramite il Fondo sociale per occupazione e formazione, progetti di promozione formazione e della cultura della sicurezza, anche quelli che includono l’utilizzo di realtà simulata e aumentata. Le risorse impiegate dal 2026 non dovranno essere inferiori ai 35 milioni di euro.
  • Promuovere, utilizzando i Fondi interprofessionali, interventi formativi con priorità ai settori con maggiore incidenza infortunistica.
  • Promuovere finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
  • Promuovere campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere.

Viene confermato in toto l’articolo 6 del decreto-legge relativo ai requisiti dei soggetti accreditati alla formazione secondo Accordo Stato-Regioni, che dovranno essere stabiliti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in collaborazione in Inail e parti sociali.

Per le imprese che operano nel settore turistico-ricettivo vengono dati 30 giorni di tempo per completare la formazione in materia di sicurezza dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Relativamente agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, viene riconosciuta la copertura assicurativa in caso di incidente in itinere.

Le altre modifiche al Testo Unico

Confermati:

  • l’inserito delle misure di prevenzione di molestie e aggressioni nell’art. 15 del D.Lgs. 81/08;
  • l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione RLS per le imprese con meno di 15 dipendenti;
  • la revisione delle condizioni e delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza tramite accordo fra Conferenza Stato-Regioni.

Quando entro in vigore

Si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In allegato il disegno di legge trasmetto dal Senato.