La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-251/11, ha stabilito che nella trasformazione del rapporto a termine in assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore non può subire, a parità di mansioni, condizioni globalmente meno favorevoli rispetto a quelle previste dal precedente contratto.
L’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (clausola 5) del 18.3.1999, allegato alla direttiva 1999/70/Ce, non obbliga, nella fase relativa al passaggio da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, a mantenere immutate le regole del precedente rapporto di lavoro. Tuttavia, lo Stato deve vigilare affinché gli effetti della direttiva non siano resi vani da modifiche delle clausole in senso globalmente sfavorevole al lavoratore.