La Regione Piemonte, con la Legge 30/12/2008 n.35 (in BURP 31 dicembre 2008, n. 53 - S.O. 2 gennaio 2009, n. 1) ha modificato la precedente legge regionale 2/2003 e ha previsto nuove aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.
In particolare l'addizionale regionale è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:
a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;
c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.
Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Per i redditi percepiti nell'anno 2007, la Regione conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:
a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro"."
La riduzione dell'addizionale regionale, che interessa solo i redditi tra 15.000 e 22.000 euro, deve essere applicata già ai redditi 2008, incidendo pertanto sui conguagli già effettuati.
Quindi operativamente:
- i dati devono essere corretti solo ai cessati dell'ultimo mese;
- per i soggetti in forza occorre controllare se il dato Cud 2009 e la trattenuta (dal mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio) sono effettuate correttamente.