Il rapporto di lavoro è nullo se l'assunzione è errata
A cura della redazione
Il datore di lavoro che ha assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente a una delle categorie protette ex lege 68/99 può recedere dal rapporto di lavoro sempre che secondo il giudice di merito ciò appaia essenziale e riconoscibile (Cass. 7/02/2008 n.2870).
Secondo la Suprema Corte in questo caso non trova applicazione l'art. 2098 c.c. che prevede che spetta al pubblico ministero la legittimazione dell'azione di annullamento, dato che non è attribuibile al datore di lavoro alcuna violazione delle norme sul collocamento.