La Corte di giustizia UE, con sentenza del 10 settembre 2015 relativa alla causa C-266/14, ha affermato che per i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro il tempo di spostamento che gli stessi impiegano per i trasferimenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro.
La controversia ha avuto origine da una società spagnola che effettua operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza che, dopo aver chiuso tutti i propri uffici regionali, ha istituito una rete di operatori dislocati sul territorio. Tali operatori dispongono di un telefono cellulare che consente agli stessi di ricevere quotidianamente, alla vigilia della giornata di lavoro, una tabella di viaggio che elenca i vari luoghi dove devono recarsi nel corso della giornata, nell’ambito della loro zona territoriale, e gli orari degli appuntamenti con i clienti. La società non conteggiava quale orario di lavoro il tempo trascorso tra l’ora di arrivo dei suoi dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente della giornata e l’ora in cui gli stessi partivano dal luogo in cui si trovava l’ultimo cliente. La stessa prendeva in considerazione unicamente il tempo degli interventi nei luoghi ed i tempi degli spostamenti intermedi per recarsi da un cliente ad un altro.
Tuttavia, secondo la Corte, le disposizioni di diritto comunitario devono essere interpretate nel senso che costituisce orario di lavoro il tempo di spostamento che i lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro.