La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21797 del 14 ottobre 2009, ha precisato che il termine ultimo entro il quale il convenuto può eccepire, nella propria memoria difensiva, il tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione necessaria della domanda) è costituito dall'udienza ex art. 416 c.p.c. (costituzione della parte resistente).
Nel caso in cui il giudice, infatti, non rilevi l'eccezione entro tale termine, la stessa non potrà essere più proposta nei successivi gradi di giudizio.