L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10/10/ 2008 n. 378/E, ha precisato che il compenso erogato da un Comune al pensionato per la sorveglianza svolta davanti alle scuole è assimilato al reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non vengono riconosciute le detrazioni ex art. 13 TUIR.
Secondo l'Agenzia delle entrate tali compensi sono riconducibili alla categoria reddituale dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera 1 del DPR n. 917/1986. Se il compenso è percepito da un pensionato di vecchiaia che ha un reddito complessivo non superiore a 9.296,22 euro (al netto delle deduzioni per la propria abitazione e per le eventuali pertinenze), gode dell'esenzione dall'imposizione fiscale fino a 3.098, 74 euro: la parte eccedente è soggetta a ritenuta con l'applicazione dell'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali.