L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 7 aprile 2008 n. 133, ha fornito importanti chiarimenti relativi al nuovo trattamento fiscale delle stock option, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 2 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. L'art. 51, comma 2, lettera g-bis) del TUIR ora prevede una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che l'ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. L'agevolazione fiscale è applicabile solo se: 1) L'opzione è esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 2) Al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati; 3) Il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. La quota delle azioni cedibili va valutata tenendo conto del valore normale dell'azione e non del valore puntuale. Mantenendo inalterata la corrispondenza tra l'ammontare corrisposto dal beneficiario del piano e il prezzo fissato per le azioni al momento dell'offerta, non è possibile includere nel calcolo le commissioni bancarie di intermediazione. Viceversa, è possibile che il dipendente decida di procedere ad un versamento volontario integrativo tale da incrementare il costo complessivo delle azioni acquistate, così da rispettare il quantitativo minimo di azioni da detenere nei 5 anni successivi.