La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/01/2009 n.1721, ha deciso che è illegittima la clausola contenuta nel contratto di lavoro che consente al datore di lavoro di richiedere al dipendente part time una prestazione lavorativa a comando con orari variabili.
In sostanza spiegano i giudici di legittimità che se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, stipulando un contratto part time, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell'arco della giornata e che se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative deve essere previamente stabilita.
La Suprema Corte ricorda che l'illegittimità di queste clausole non comporta l'invalidità del contratto part time, né la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l'integrazione del trattamento economico, dato che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato. A tal fine, continua la Corte di Cassazione, rilevano le difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione.
Corollario di tale soluzione è che sul versante processuale incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la maggiore penosità ed onerosità delal prestazione effettuata in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta.