Illegittime le dimissioni se conseguenti ad intimidazioni del datore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13367 del 10 giugno 2009, ha stabilito che le dimissioni del lavoratore sono annullabili se la sua volontà è coartata dal comportamento intimidatorio del datore di lavoro. Nella fattispecie, una commessa è stata costretta a firmare una dichiarazione di dimissioni, sotto la minaccia di licenziamento e di denuncia penale, con l'accusa di essersi appropriata di una somma di denaro ricavata dalla vendita di merce ad un cliente cui non era stato consegnato lo scontrino fiscale.
La violenza morale, ha ritenuto, infatti, la Suprema Corte, quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale, quali le dimissioni di un lavoratore dipendente), allorché il suo autore intenda perseguire un vantaggio esorbitante ed iniquo.
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