La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/02/2009 n.3640, ha deciso che violano le norme antitrust le iniziative dell'ANCL che hanno lo scopo di discriminare i prodotti e i servizi di un'azienda che ha messo sul mercato un software per le paghe che offre funzioni che l'associazione stessa considera in concorrenza con quelle offerte dai propri associati.
Si è risolta così la controversi sorta tra l'ANCL e la Inaz paghe, società che aveva messo in commercio un software in grado di fare il calcolo degli stipendi e che si era vista disdire dopo una missiva del presidente dell'associazione gli altri contratti in essere con tutti i consulenti del lavoro.
In merito alla legittimità del prodotto, che l'ANCL aveva messo in discussione, poiché riteneva violasse la riserva professionale, dato che veniva offerto insieme a servizi collaterali quali la consulenza, attività propria del CDL, la Suprema Corte ha ribadito la piena liceità del software per le paghe.
Ciò che rileva infatti è l'azione di concorrenza sleale mossa dall'ANCL. In sostazna quest'ultima sarebbe stata sanzionabile anche se l'offerta full service di Inaz fosse stata illecita.