Illegittimità del licenziamento e contestuale contestazione degli addebiti
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/07/2007 n.15050, ha deciso che deve ritenersi illegittimo il licenziamento disciplinare comunicato contestualmente alla contestazione degli addebiti.
Nel caso in esame trova applicazione il principio di diritto secondo cui nel licenziamento disciplinare la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro se viene concesso al lavoratore il termine di legge di 5 giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato - termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace.
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