Illegittimità del licenziamento e mancata iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento
A cura della redazione

Al lavoratore che, a seguito di licenziamento dichiarato poi dal giudice illegittimo, non si iscrive nelle liste di collocamento, non si applica l'art. 1227 c.c. in materia di inerzia del creditore e riduzione del danno risarcibile (Cass. 09/10/2007 n.21066).
Infatti dopo il recesso da parte del datore di lavoro il lavoratore ha solo l'onere di proporre tempestivamente la domanda giudiziale intesa all'annullamento del licenziamento illegittimo. Non è inceve soggetto ad ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca di un nuovo lavoro, dato che questi eccedono l'ambito della pur doverosa cooperazione, che la parte deve prestare, nell'esercizio del proprio diritto, per evitare danni alla controparte.
Riproduzione riservata ©