La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/11/2008 n.27330, ha deciso che è illegittimo il patto di prova che non è funzionale alla sperimentazione della convenienza del contratto, se quest'ultima è già in precedenza intervenuta con esito positivo attraverso l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra le stesse parti avente ad oggetto le medesime mansioni.
Infatti spiegano i giudici di legittimità il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali attraverso la sperimentazione della reciproca convenienza a continuare il rapporto di lavoro.
Ne consegue che se tra le stesse parti, prima della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, era già stata effettuata la predetta sperimentazione con una tipologia contrattuale diversa e questa aveva avuto esito positivo, l'apposizione del patto di prova perde il proprio significato diventando illegittimo.
Pertanto il licenziamento intimato dal datore di lavoro, durante il periodo di prova, motivato dal mancato superamento della prova stessa, deve ritenersi non valido con la conseguenza che il dipendente deve essere riassunto.