Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di lavorare a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/04/2017 n.9867, ha deciso che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che si è rifiutato di svolgere l’attività lavorativa a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in esame, un lavoratore, dopo essere stato licenziato dall’azienda per le continue assenze, si era rivolto al giudice di primo grado affinché venisse dichiarato illegittimo il recesso datoriale.
In Tribunale non ha accolto l’impugnazione, mentre la Corte d’appello ha condannato la società alla reintegra e a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento, un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, dopo aver dedotto quanto lo stesso aveva percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La Società ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che la mancata corresponsione delle retribuzioni al lavoratore era dovuta ad un accordo, stipulato tra la società e il dipendente, avente come finalità quella di destinare le somme ad un fondo comune per la copertura dei costi di costituzione di una società per la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti.
Inoltre, sosteneva sempre la società, la Corte d’appello ha errato nel disporre la reintegra del lavoratore, dato che sussistendo il fatto materiale, ossia le assenze del dipendente dal posto di lavoro, la tutela applicabile non era quella reale, bensì quella indennitaria.
Di segno opposto il giudizio della Suprema Corte che ha dato continuità al recente orientamento (sent. 20540/2015 e 18418/2016) secondo cui l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 St. Lav., come modificato dall’art. 1, c.42, della L. 92/2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo di carattere di illiceità, con la conseguenza che in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto di modesta illiceità.
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