L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 524 del 25 ottobre 2022, ha chiarito che è applicabile, il regime fiscale agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015, al cittadino italiano, Ceo di una holding londinese che rientra in Italia, acquisendone la residenza, per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding. La disciplina agevolativa in commento, infatti, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, possono accedere alle agevolazioni fiscali anche i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere un lavoro alle dipendenze di una società estera.

Nella fattispecie esaminata, non rileva la circostanza che il contribuente abbia mantenuto le cariche svolte nella holding estera, in quanto l’assunzione in Italia prevede delle nuove mansioni e, inoltre, il requisito della discontinuità è previsto solo nelle ipotesi di distacco.