L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 54 del 27 febbraio 2026, ha chiarito che, ai fini dell’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, la continuità tra datori di lavoro appartenenti al medesimo gruppo societario comporta l’applicazione del requisito rafforzato di permanenza minima all’estero.

Nel caso esaminato, un lavoratore italiano, trasferitosi in Svizzera dal 2022 al 2024 e rientrato in Italia nell’agosto 2025, aveva svolto attività all’estero in favore di una società statunitense tramite un employer of record svizzero e, dopo il rientro, ha continuato a operare in Italia per un’altra società statunitense tramite un employer of record italiano appartenente allo stesso gruppo della società svizzera. Le società utilizzatrici finali risultavano tra loro indipendenti e non collegate.

L’Agenzia ha ricordato che il nuovo regime prevede, in via ordinaria, il requisito della non residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, qualora il lavoratore rientri per prestare attività in favore dello stesso datore di lavoro per cui operava all’estero, oppure di un soggetto appartenente al medesimo gruppo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.), il periodo minimo di permanenza all’estero è elevato a sei o sette periodi d’imposta, a seconda che vi sia stata o meno precedente occupazione in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, rileva esclusivamente la continuità del datore di lavoro formale (employer of record) appartenente al medesimo gruppo, anche se privo di poteri direttivi sostanziali e anche se le imprese utilizzatrici finali non sono tra loro collegate. Pertanto, nel caso di specie, la presenza di employer of record estero e italiano appartenenti allo stesso gruppo determina l’innalzamento del requisito minimo di permanenza all’estero a sei periodi d’imposta.