Impatriati: ok al regime agevolato anche dopo il distacco
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 136 del 2 marzo 2021, ha ribadito che, in alcune ipotesi circostanziate, il lavoratore che trasferisce la residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR, dopo un periodo di distacco all’estero, può fruire del regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (regime per i lavoratori “impatriati”.
Quanto sopra si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui (si veda anche A.E, risoluzione 76/2018):
- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
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