Impatriati sportivi: quando si applica il regime ordinario
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 138 del 19 maggio 2025, si è espressa sull'applicabilità del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati a un dirigente di una società calcistica professionistica.
Nel caso esaminato, il contribuente, cittadino straniero, ha stipulato nel 2022 un contratto a tempo determinato con un club calcistico italiano, regolato dal CCNL Dirigenti Industria e non ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 36/2021 (lavoro sportivo). La figura contrattuale è quella di Chief Football Officer, con compiti manageriali e di coordinamento, ma senza svolgere attività sportiva in senso stretto, né intrattenere rapporti diretti con atleti o tecnici.
Non essendo stato residente in Italia nei due anni precedenti (2021 e 2022) e avendo trasferito la residenza anagrafica nel 2023, l’istante ha chiesto di poter accedere al regime ordinario per lavoratori impatriati (art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015), in alternativa al regime speciale per lavoratori sportivi (c. 5-quater).
L’Agenzia ha confermato che:
· non si configura un rapporto di lavoro sportivo ai sensi della normativa specifica (L. 91/1981 e D.Lgs. 36/2021);
· pertanto, non si applica il regime riservato ai “lavoratori sportivi”;
· ricorrendone i presupposti, il contribuente può beneficiare del regime impatriati ordinario (disciplina ante D.Lgs. 209/2023), in quanto il contratto è regolato dal diritto del lavoro comune e il soggetto ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Infine, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in assenza di richiesta al datore di lavoro, l’opzione per il regime può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa al 2023).
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