L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 01/08/2008 n.341E, in merito alla disciplina fiscale da applicare al trattamento di fine rapporto da erogare ad un lavoratore residente all'estero in uno Stato membro della UE (nel caso in esame in Germania), ha precisato che la parte di TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia va tassata esclusivamente dal nostro Stato, in quanto può essere considerata retribuzione erogata da un soggetto residente (ossia con sede in Italia) in relazione ad una prestazione di lavoro effettuata in Italia ex art. 23, c.2, lett. a) del TUIR.
Per analoga motivazione la parte di TFR maturata in un altro Stato membro della UE deve essere soggetta ad imposizione in base al regime fiscale di quel Paese.
L'Agenzia delle entrate giunge a questa conclusione partendo dall'art. 15 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni secondo cui i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali attività non vengano svolte nell'altro Paese contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.