Durante il question time di ieri alla Camera dei Deputati sono state fornite alcune importanti indicazioni di carattere applicativo in merito all’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.

Come già chiarito con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% non soltanto le indennità e le maggiorazioni erogate per prestazione di lavoro notturno, ma anche l'intera retribuzione oraria corrisposta per la prestazione lavorativa notturna nonché le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, con lo stesso documento di prassi, è stato precisato che l'agevolazione si applica, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla relativa normativa, ai compensi percepiti per gli anni 2008 e 2009.
Partendo da tali pronunce, con l’interrogazione n. 5-04586 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di informare la Direzione Centrale di Poste S.p.A. su come rendere esecutiva e pratica l'applicazione della citata risoluzione per i dipendenti di Poste Italiane in relazione agli emolumenti erogati negli anni 2008 e 2009.
A tale proposito, l’Agenzia delle entrate ha fatto sapere che sulla questione sono stati forniti i dovuti chiarimenti con le circolari del 27 settembre 2010, n. 47/E e n. 48/E.
Infatti, con la circolare n. 47/E è stato precisato che risultano agevolabili le prestazioni di lavoro straordinario a condizione che il datore di lavoro certifichi che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Invece, con la circolare n. 48/E, tenuto conto della difficoltà rappresentata da associazioni dei datori di lavoro, sindacati e Consulta dei CAF di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata, è stato chiarito che i lavoratori possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, unitariamente per entrambi i periodi d'imposta interessati, mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione, opportunamente integrati, da utilizzare nel 2011.
A tal fine:
• il datore di lavoro deve indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni;
• il dipendente può poi recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.