Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: le modalità per fruire del regime fiscale di vantaggio
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 22 dicembre 2011 n.prot. 185820, ha fornito le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio a decorrere dal 1° gennaio 2012 per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dal DL 98/2011 (convertito in L. 111/2011).
Condizione base per poter accedere all’incentivo è che l’attività d’impresa o di lavoro autonomo che si intende avviare non deve costituire in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Questa condizione non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio e comunque non oltre il periodo di imposta di compimento del 35mo anno di età, anche i soggetti che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario ovvero il regime fiscale agevolato perle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex lege 388/2000.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro anni successivi.
Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.
Se si rinuncia volontariamente al regime fiscale di vantaggio oppure si verifica un motivo di esclusione non si potrà più avvalersene anche se il quinquennio non è ancora terminato.
Sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui alla Legge 244/2007 (art.1,c.105), ridotta del 5%.
I ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione attestante che le somme sono oggetto dell’imposta sostitutiva.
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