L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5/08/2013 n.55E, affronta il problema delle ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dall’art. 27 del DL 98/2011 (L. 111/2011).

Come si ricorderà al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che hanno perso il lavoro, il legislatore riconosce un regime fiscale semplificato consistente nell’applicare per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%.

Nei confronti di questi soggetti è possibile che siano state erroneamente effettuate delle ritenute d’acconto soprattutto sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime, oppure sui compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. minimi. Medesimo problema è possibile che abbia riguardato anche le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il recupero delle predette somme può avvenire alternativamente o presentando apposita istanza di rimborso oppure scomputando le ritenute in argomento in Unico 2013 purché le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta, con esposizione nel mod. 770.

Se si intende percorrere la strada dello scomputo, si dovrà valorizzare il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione fiscale, con il codice “1”, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.