Impresa sociale: come computano i lavoratori svantaggiati
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4097 del 3 maggio 2019, ha chiarito che i criteri di computo dei lavoratori svantaggiati ex art. 2, c. 4, D.Lgs. 112/2017, già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali.
In particolare, si fa riferimento all’interpello 17/2015, con cui il Ministero del Lavoro aveva avuto modo di precisare che, nel caso delle cooperative sociali di tipo b) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’art. 4, c. 1, della L. 381/1991, “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”.
Allo scopo, si segnala che quanto chiarito dall’INPS, con la circolare 188/1994, secondo cui “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse... un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione”.
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