Imprese artigiane: inquadramento provvisorio anche in seguito a verifica ispettiva
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 2/08/2012 n.38, facendo seguito alle modifiche introdotte dal DL 70/2011 (c.d. decreto sviluppo 2011), in tema di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, ha precisato che l’inquadramento provvisorio nel settore artigianato ai fini assicurativi può essere effettuato soltanto quando il datore di lavoro ha già presentato domanda di iscrizione all’apposita commissione provinciale ed è in attesa della sua definizione.
L’inquadramento provvisorio inoltre è giustificato anche quando la natura dell’impresa è stata dichiarata dal datore di lavoro o accertata a seguito di verifica ispettiva, in presenza dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla normativa vigente.
In questi casi l’INAIL provvede: ad accordare l’inquadramento provvisorio nel settore artigianato, a comunicare all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e a segnalare la fattispecie all’INPS per gli aspetti di competenza.
Le suddette precisazioni si sono rese necessarie dopo che il DL 70/2011 ed in particolare l’art. 6 ha stabilito che per avviare l'attività di impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti, mediante la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, valida anche ai fini assicurativi. Ciò determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, con effetto dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal richiedente e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Lo stesso decreto ha anche previsto che se, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergono elementi che attestano l'iscrizione nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, con decorrenza dalla data di comunicazione da parte dell'ente. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali, non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
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