L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 21 febbraio 2011, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento dell’imposta dovuta da parte delle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi.
In particolare, si rileva che tali imprese, ove non siano in possesso di un codice fiscale italiano, sono tenute a richiederlo secondo le istruzioni fornite dall’amministrazione finanziaria.
Il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti sui premi di assicurazione, inoltre, deve essere effettuato con le seguenti modalità:
-    telematicamente, mediante il modello “F24 Accise”;
-    nei soli casi in cui l’impresa assicuratrice estera non sia titolare di un conto corrente presso una banca aderente alla specifica Convenzione con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane, il pagamento può essere eseguito mediante un bonifico estero in favore dei capitoli ed articoli di entrate del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria.