L’Enpals, con la circolare n. 8 del 27 luglio 2010, ha fornito le istruzioni operative in ordine alle modalità per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica ed alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione.

L’art. 1 della L. n. 244/2007 prevede il riconoscimento di crediti d’imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica.
In particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d’imposta in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.
Inoltre, sempre per il medesimo periodo d’imposta, alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche è concesso un credito d’imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, utilizzando prevalentemente mano d’opera italiana o dell’UE, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
Tali crediti d’imposta sono fruibili esclusivamente attraverso il meccanismo della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
A tal proposito, per consentire l’utilizzo in compensazione dei predetti crediti tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 258/E/2009, ha istituito i relativi codici tributo 6823 e 6824 da riportare nel modello F2:
“6823”denominato credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell’art. 2 D.M. 7/5/2009, in attuazione dell’art. 1, comma 327 lett. a) L. n.244/07;
“6824”denominato credito d’imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell’art. 4 D.M. 7/5/2009, in attuazione dell’art. 1, comma 335 L. n.244/07.
Tali codici, nella compilazione dell’F24, verranno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”.
Nel medesimo F24, all’atto del versamento dei contributi mediante compensazione con il credito d’imposta, anche nell’ambito di piani di rateazione già concessi dall’Ente, l'Enpals fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione della sezione “Altri enti previdenziali ed assicurativi”.