Impugnazione entro 60 giorni anche nei confronti dell'appaltante
A cura della redazione

Il Tribunale di Padova, con la sentenza del 18 luglio 2014, ha deciso che in caso di appalto non genuino, il licenziamento intimato dal formale datore di lavoro si imputa anche al datore di lavoro effettivo, ma se si vuole agire nei confronti di quest’ultimo l’impugnazione deve essere effettuata entro 60 giorni, a pena di decadenza.
In particolare i giudici di merito sono intervenuti in merito al termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento connesso all'azione di accertamento, volta alla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da quello con il quale era stato stipulato il contratto di lavoro.
La sentenza evidenzia che è stata accolta l'eccezione della società appaltante che aveva opposto la decadenza dall'azione promossa anche nei suoi confronti da parte dei lavoratori ricorrenti non avendo quest'ultima ricevuto alcuna impugnazione stragiudiziale nei 60 giorni successivi al licenziamento, posto che i ricorrenti si erano limitati a svolgere l'impugnazione nei confronti dell'appaltatore da cui dipendevano.
I lavoratori hanno chiesto al giudice di accertare l'inefficacia del licenziamento con il ripristino del rapporto direttamente alle dipendenze del datore di lavoro appaltante e con il pagamento delle retribuzioni.
Il Tribunale di Padova ha invece accettato l'eccezione sollevata dall’appaltante, affermando che il decorso del termine di decadenza prende avvio dal licenziamento intimato dal soggetto interposto, il formale datore di lavoro, e che la decadenza è impedita solo dall’impugnazione nei confronti di chi si presume essere l’effettivo datore di lavoro, sulla base del combinato disposto degli articoli 27, secondo comma, e 29 comma 3-bis del D.L.vo n. 276/2003 secondo cui gli atti posti in essere dall'interposto (nel caso in questione l'appaltatore) si intendono posti in essere da chi ha effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori.
Il Giudice di merito è così giunto ad una soluzione decisamente diversa da quella prospettata dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 12/2014, che, richiamando la sentenza 23684/2010 della Corte di Cassazione antecedente alla legge n. 183/2010, aveva evidenziato che il licenziamento intimato da un soggetto diverso dal reale datore di lavoro si considera giuridicamente inesistente (e non invalido) con la possibilità di una impugnativa non sottoposta al limite decadenziale.
In conclusione, la sentenza richiama l'eccezione di decadenza dell'articolo 32 comma 4, lettera d), della legge 183/10 ("Collegato lavoro") che estende il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento e il conseguente termine di 180 giorni per la proposizione della relativa azione giudiziale a ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 276/03, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
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