In arrivo 12.000 lettere di compliance dell’INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 26 del 6 marzo 2026, ha illustrato gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva, con particolare riferimento agli ISAC.
Il provvedimento dell’istituto fa seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 27 febbraio u.s., con cui sono stati introdotti gli ISAC per i settori “Commercio all’ingrosso alimentare” (codice M21U) e “Strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere” (codice G44U).
Entro il 31 marzo 2026 sarà trasmessa ai datori di lavoro dei due settori una comunicazione di compliance con le risultanze dell’analisi preventiva, che specificherà la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella fascia di normalità. Si tratta, comunque, di una stima avente carattere indicativo, che non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.
La circolare precisa che le fonti informative utilizzate dall’INPS ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
Per quanto riguarda, in particolare, i dati del flusso UniEmens, sono stati aggregati a livello di codice fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori. Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento.
La lettera di compliance
Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti, i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.
Tale lettera non sarà recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la propria attività in via definitiva.
La lettera non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro.
Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne:
- Valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
- Esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”;
- Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance, possono, qualora dovessero ritenerlo necessario, fornire i riscontri del caso all’INPS tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”. Più precisamente, possono esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità; possono comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance; possono chiedere chiarimenti e approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.
Resta fermo che la compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro fornire il riscontro all’INPS, ove ritenuto opportuno. Allo stesso modo, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.
Azioni correttive nel flusso UniEmens
Nel caso in cui fosse necessario effettuare azioni correttive, il flusso UniEmens deve essere validato dal software di controllo e trasmesso tramite portale o attraverso la procedura “Compilazione online”, disponibile nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti” del sito istituzionale www.inps.it, in caso di:
- integrazione di una denuncia precedentemente inviata;
- assenza di un DM virtuale in uno o più periodi di competenza.
In particolare, a seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione attraverso la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”.
Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE”). È obbligatoria la compilazione dei seguenti campi:
- il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento <IdentAtto>;
- la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto>.
L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della misura delle sanzioni civili prevista all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 19/2024.
I modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite modello F24, con la causale “RC01”.
Premialità
La circolare ricorda che il datore di lavoro che risulti conforme al modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante nella c.d. fascia di normalità.
La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’INL, ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.
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