Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6/10/2004 (in contemporanea con l'entrata in vigore della L. 243/2004), è stato pubblicato il D.M. 6 ottobre 2004 recante "incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi da 12 a 15 della L. 243/2004": Il testo del decreto ministeriale approdato in Gazzetta ufficiale è molto diverso da quello diffuso dal ministero nei giorni scorsi. Sono state parzialmente ridefinite le disposizioni inerenti la decorrenza del bonus e la procedura per l'accesso al beneficio. E' stata inserita la precisazione che anche gli enti previdenziali privatizzati hanno la possibilità, nel rispetto del principio dell'autonomia dell'ente, di adottare le disposizioni che regolano il posticipo, incentivato, del pensionamento di anzianità. Il testo definitivo non riporta più l'art. 3 che regolamentava il calcolo della pensione per i soggetti che si sono avvalsi dell'opzione al posticipo del pensionamento, quindi per tale argomento occorrerà riferirsi al comma 13 dell'art. 1 della L. 243/2004. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale diventa finalmente possibile usufruire del superbonus che qui di seguito sintetizziamo: - possono accedere al bonus i dipendenti del settore privato che hanno maturato, e che maturano nel periodo di validità del beneficio, i requisiti minimi (comprovati da certificazione dell'ente previdenziale) per la pensione di anzianità (secondo le regole vigenti); - Il lavoratore che intende avvalersi del beneficio, rinunciando all'accredito contributivo, deve darne formale comunicazione all'ente previdenziale e al datore di lavoro (il facsimile di domanda è allegato al DM 6-10-2004 ed è altresì prelevabile dal sito internet www.inps.it). Tale facoltà può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità ed avrà effetto fino al 31-12-2007, ovvero, se anteriore, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. - Il lavoratore può, durante il periodo di validità del bonus, interrompere, in qualunque momento, il rapporto di lavoro e accedere alla pensione. - La rinuncia all'accredito contributivo fa venir meno l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di versare la contribuzione pensionistica (32,70%, di cui 8,89 dipendente, ovvero il 33,70%, di cui 9,89% dipendente, per le retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, ovvero la minore aliquota prevista per alcuni settori) con decorrenza dalla prima scadenza utile per il pensionamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà se contestuale o posteriore alla predetta scadenza; - L'importo dei contributi non versati (che non concorre a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini dei contributi minori) deve essere interamente corrisposto al lavoratore, che ha esercitato l'opzione, entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. L'ammontare del bonus è pari alla contribuzione previdenziale (IVS) che il datore di lavoro deve effettivamente versare per il lavoratore interessato. Conseguentemente, il bonus è calcolato al netto degli eventuali sgravi di cui gode l'azienda (v. esempio sgravio 10% IVS lavoratori italiani all'estero in paesi extra UE non convenzionati). Stesso discorso vale per i periodi in cui è erogata un'indennità economica a carico dell'ente (malattia, CIG, infortunio, ecc..) in quanto dette somme non concorrono a formare imponibile ai fini contributivi e conseguentemente non generano il bonus (L'INPS ha precisato che in detti periodi il lavoratore matura la contribuzione figurativa; - Il datore di lavoro può procedere all'erogazione del bonus solo dopo aver ricevuto la richiesta del lavoratore e la certificazione dell'ente previdenziale; - Al 1'-1-2008, ovvero al pensionamento di vecchiaia (se antecedente), ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro (se antecedente alle predette date), cessa di valere il bonus e il lavoratore riceverà la pensione nella misura pari a quella che sarebbe spettata al medesimo all'inizio del periodo di esonero, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti; - L'eventuale contribuzione versata dopo il 31-12-2007 (o dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se antecedente) dà diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione; - Gli enti previdenziali privatizzati hanno la facoltà, nella loro autonomia, di adottare la predetta regolamentazione.