In G.U. il decreto sulla detassazione dei premi di risultato
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 112 del 14/05/2016 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del lavoro che rende nota la pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it del decreto interministeriale (lavoro-economia) che, in attuazione della Legge 208/2015, disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.
Il beneficio si basa sulla nota formula dell’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, da applicarsi ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, individuati dai contratti aziendali e territoriali depositati telematicamente presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
Detto limite pari a 2.000 euro può essere elevato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Possono fruire dell’imposta sostitutiva i lavoratori del settore privato che risultino titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente quello di percezione dei premi.
Il decreto interministeriale, seppur riconoscendo ai contratti collettivi il compito di individuare i criteri per misurare l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, stabilisce che possono consistere: nell’aumento della produzione o nel risparmio dei fattori produttivi, nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o nel ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Il raggiungimento dell’obiettivo comunque deve avvenire entro un periodo congruo definito nell’accordo di secondo livello e deve essere verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Possono essere soggetti all’imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per la loro individuazione è necessario far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2102 c.c.
Per quanto riguarda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, che riconosce la possibilità di aumentare il limite di fruizione del bonus a 2.500 euro, il decreto interministeriale a titolo esemplificativo ricorda che il citato coinvolgimento si intende attuato con la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano i responsabili aziendali e i lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non rientrano nel concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, i gruppi di lavoro si semplice consultazione, addestramento o formazione.
Infine si segnala che l’erogazione dei beni, delle prestazioni, delle opere e dei servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, sia in formato cartaceo che elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Il Ministero del lavoro sul proprio sito internet rende noto inoltre che dal 16 maggio 2016 il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, che per avviare la procedura sarà necessario compilare il modello (indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) e allegare il contratto aziendale o territoriale.
Il termine per effettuare l'invio, nel caso di accordi sottoscritti nel 2015, è il 16 giugno 2016.
Riproduzione riservata ©