E' stata pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28/07/2005 la circoalre del Ministero del lavoro 15/07/2005 n.30 che fornisce importanti chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante. La circolare che fa seguito alla numero 40/2004 precisa che: - il contratto di apprendistato è immediatamente operativo nei settori nei quali i contratti collettivi hanno determinato direttamente o indirettamente gli elementi minimi di erogazione e articolazione della formazione; - in tutti i casi in cui sussistono dubbi in merito all'utilizzabilità di un contratto collettivo i soggetti interessati possono avere gli opportuni chiarimenti tramite l'istituto dell'interpello; - se il contratto collettivo non ha previsto una disciplina dei profili formativi le parti possono determinarne il contenuto facendo riferimento all'ISFOL, agli enti bilaterali o a provvedimenti regionali; - sono fatte salve le clausole contrattuali che prevedono per l'avvio del contratto di apprendistato la preventiva richiesta all'ente bilaterale del parere di conformità; - sono invece illegittime le clausole contrattuali che richiedono l'iscrizione dell'azienda all'ente bilaterale; - vengono confermate le 120 ore annuali di formazione interna o esterna all'azienda con possibilità di effettuarle tramite la formazione a distanza e strumenti di e-learning. - il giovane potrà essere assunto fino al giorno antecedente il compimento del 30mo anno di età (quindi 29 anni e 364 giorni); - è possibile ancora far ricorso al procedimento di percentualizzazione graduale in base all'anzianità di servizio della progressiva elevazione del livello di inquadramento e della retribuzione previsto dalla normativa previgente.